Polizia Locale

Il servizio di Polizia Locale ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. L'Agente di polizia locale è anche titolare di funzioni propriamente amministrative.

 

Comunicazione di cessione fabbricato
In conseguenza delle novelle introdotte dall'art. 3 comma 3° del D.L. 14.03.2011 n. 23 e dall'art. 5 commi 1 lett. d) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, a far data dal 07.04.2011 è venuto meno l'obbligo di rendere, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la comunicazione di cessione del fabbricato, prevista dall'art. 12 del D.L. 59/1978, convertito nella Legge 191/1978, ritenendosi tale obbligo assolto con la registrazione del contratto di locazione o di compravendita.

Tale obbligo sopravvive, da contro, solo per le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni, ai sensi del comma 6° dell'art. 3 del D.L. 23/2011, quindi per tutte le comunicazioni di cessone del fabbricato il cui "cedente" risulta essere una persona giuridica, anche nel caso che sia dato corso alla registrazione dell'atto di locazone/compravendita.

modello cessione fabbricato (da utilizzare solo nel caso in cui il cedente è una persona giuridica)

 

Altre info  sul sito della polizia di Stato

 

Comunicazione di ospitalità-assunzione-cessione di immobile a favore di cittadino straniero/apolide

Nessuna variazione è, invece, stata apportata alle comunicazioni di ospitalità legate alla normativa sull'immigrazione e rese ai sensi dell'art. 7 del D.L. 286/98.

Pertanto, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

modello comunicazione di ospitalità

 

Denuncia infortuni sul lavoro
Gli artt. 53 e 54 del D.P.R. n° 1124 del 30.6.1965 obbligano i datori di lavoro a denunciare all'I.N.A.I.L. ed alla locale Autorità di P.S. (al Commissariato di P.S. oppure, se la località non è sede di Commissariato, al Sindaco), entro 2 giorni dall'avvenuto incidente, ogni infortunio che comporti inabilità al lavoro superiore a tre giorni, certificata da referto medico-legale.
Il datore di lavoro potrà trovare il modulo di denuncia di infortunio presso gli uffici dell'I.N.A.I.L..

Per maggiori informazioni visitare il sito Polizia di Stato

 

 


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